Oneri urbanizzazione, pagamento sempre dovuto


Determinanti i valori vigenti al rilascio del titolo abilitativo e non alla presentazione dell’istanza.

È obbligatoria la corresponsione degli oneri di urbanizzazione anche in mancanza delle opere nella zona in cui è effettuato l’intervento per il quale è stato rilasciato il permesso di costruire. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato che si è pronunciato in questo senso, accogliendo un orientamento consolidato della giurisprudenza, con la sentenza 8757/2009, depositata il 24 dicembre scorso.

Per l’elaborazione della sentenza è stata citata la Legge 10/1977, che ha introdotto il principio dell’onerosità delle concessioni edilizie in base alle zone in cui è suddiviso il territorio comunale.

Gli oneri sono dovuti a prescindere dall’urbanizzazione delle zone in cui vengono effettuati gli interventi dal momento che costituiscono un mezzo con cui i privati partecipano col loro patrimonio al pregiudizio economico causato alla collettività dalla trasformazione del territorio.

In base alla Legge 537/1993, inoltre, l’incidenza degli oneri deve essere aggiornata ogni cinque anni dai comuni, che devono tenere in considerazione le disposizioni regionali e i riscontri dei costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.

Una volta approvata la delibera comunale di aggiornamento, quindi, ogni permesso di costruire può essere assoggettato solo al pagamento degli oneri di urbanizzazione previsti dal provvedimento dell’Amministrazione locale in base alla localizzazione dell’opera.

I valori a cui fare riferimento, quindi, sono quelli vigenti alla data del rilascio del titolo edilizio e non a quella in cui è stata presentata l’istanza.


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